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Nutrizione Clinica: professione Nutrizionista

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Nutrizione clinica professione nutrizionista: obbligatoria l'iscrizione all'albo professionale. L'abuso di professione in campo sanitario

Nutrizione Clinica: Professione Nutrizionista
risposte a tre frequenti interrogativi:

1) E’regolamentato l’esercizio Abusivo della Professione in campo sanitario?

2) Il costo del Biologo Nutrizionista è detraibile dalla spesa sanitaria, senza prescrizione medica? Ora si.

3) Quando si cerca un professionista della salute (es Biologo Nutrizionista, Psicologo ecc..) bisogna accertarsi che sia Iscritto all’Albo Professionale. Perchè?

Facciamo un pò di chiarezza su tre punti fondamentali.
Finalmente anche il nostro Paese si adegua: forse pochi sanno che non ci si può definire Medico, Psicologo o Biologo Nutrizionista con la sola laurea: ci vuole l’iscrizione a un Ordine Professionale che va documentato pubblicamente. Lo specifica un Testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 luglio 2013. Quando si cerca un consulente in campo sanitario-nutrizionale, fate attenzione a coloro che propongono consulenze non avvallate da un certificato di appartenenza a un Ordine Professionale specifico: il termine “Dottore” non basta. “Dottore in cosa? A quale Albo è iscritto?” e’ la domanda da fare subito, se non si vedono gli attestati appesi in studio, anche dell’Iscrizione all’Albo. Il professionista può mostrare il tesserino aggiornato all’anno in corso.

Art. 5. (Albi professionali)
1. Ciascun Ordine ha uno o più Albi permanenti, in cui sono iscritti i sanitari della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove previste da specifiche norme.
2. Per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo….

1. All’articolo 1 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, le parole “e dei farmacisti” sono sostituite dalle seguenti “, dei farmacisti e dei biologi”….

Art. 5. (Esercizio abusivo della professione sanitaria)
1. All’articolo 348 del codice penale, dopo il primo comma, è inserito il seguente: “ Se l’esercizio abusivo riguarda una professione sanitaria, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

 


 

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